I consigli di amministrazione o i membri di organi analoghi che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera e possono rimanere in carica fino a tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza che l’impresa perda il diritto alle indennità.
Verwaltungsräte oder Mitglieder vergleichbarer Organe, die die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe e nicht erfüllen, dürfen bis drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt bleiben, ohne dass das Unternehmen deswegen den Anspruch auf Abgeltungen verliert.
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