744.211 Ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1951 della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie)

744.211 Vollziehungsverordnung vom 6. Juli 1951 zum Bundesgesetz über die Trolleybusunternehmungen (Trolleybus-Verordnung)

Art. 26

1 La presente ordinanza è applicabile anche alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore.

2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese in possesso della concessione devono comunicare i numeri dei loro veicoli all’Ufficio federale.

3 Le autorizzazioni di messa in circolazione dei veicoli e le licenze di condurre per vetture filoviarie anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere valide. Le licenze di condurre devono essere uniformate alle nuove prescrizioni il più presto possibile.

Art. 26

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.