1 La circolazione filoviaria sulla strada pubblica è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli.
2 L’Ufficio federale può fissare, nei limiti prescritti dalla legislazione sulla circolazione degli autoveicoli, velocità massime in rapporto col tipo di costruzione dei veicoli o giustificate da altre condizioni speciali.
1 Für den Verkehr der Trolleybusse auf der Strasse gelten die Vorschriften der Bundesgesetzgebung über den Motorfahrzeugverkehr.
2 Das Bundesamt kann im Rahmen der Motorfahrzeugverkehrsgesetzgebung je nach der Bauart der Fahrzeuge oder, wenn andere besondere Verhältnisse es rechtfertigen, maximale Fahrgeschwindigkeiten festsetzen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.