1 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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