1 Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.
2 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
3 Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.
4 Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
5 Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.
1 Mit ihrer Errichtung als spezialgesetzliche Aktiengesellschaft führen die SBB die bisherige Anstalt des Bundes weiter.
2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes sind folgende Vorkehrungen zu treffen:
3 Das Departement kann die Zuweisungen nach Absatz 2 Buchstabe b innert 15 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mittels Verfügung bereinigen.
4 Die SBB führen als Arbeitgeberin die bestehenden Dienst- und Anstellungsverhältnisse weiter.
5 Die SBB sind für das Aktienkapital der Gründungsbilanz von der Emissionsabgabe befreit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.