1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni12, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
2 I membri non devono essere necessariamente azionisti.
3 Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.
1 Der Verwaltungsrat hat die nach Artikel 716a Absatz 1 des Obligationenrechts12 unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
2 Die Mitglieder müssen nicht Aktionäre sein.
3 Dem Personal der Unternehmung ist eine angemessene Vertretung im Verwaltungsrat zu gewähren.
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