1 Un’impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee.
2 Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.4
4 Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
1 Ein Eisenbahnunternehmen kann das Pfandrecht sowohl für das ganze Netz als auch für einzelne Linien bestellen.
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4 Fassung gemäss Ziff. II 15 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597 5629; BBl 2005 2415, 2007 2681).
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