La metà della pratica di guida minima ai sensi dell’articolo 35 deve essere svolta sulle tratte e in stazioni secondo le Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e le prescrizioni d’esercizio.
Die Hälfte der Mindestfahrpraxis nach Artikel 35 ist auf Strecken und in Bahnhöfen nach den Schweizerischen Fahrdienstvorschriften und den Betriebsvorschriften zu absolvieren.
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