Il rapporto annuale dell’impresa di trasporto ferroviario secondo l’articolo 5g deve essere presentato la prima volta per il primo anno civile completo successivo alla concessione dell’autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza.
227 Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
Der jährliche Bericht der Eisenbahnunternehmen nach Artikel 5g ist erstmals für das erste volle Kalenderjahr nach Erteilung der Sicherheitsbescheinigung oder
-genehmigung einzureichen.
230 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Mai 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1659).
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