1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie da parte di un’impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).
2 Si applica alle infrastrutture ferroviarie che possono essere esercitate in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.
3 L’accesso alla rete non è obbligatoriamente accordato a:
1 Diese Verordnung regelt die Benützung von Eisenbahninfrastrukturen durch Eisenbahnverkehrsunternehmen (Netzzugang).
2 Sie gilt für Eisenbahninfrastrukturen, die aufgrund einer Infrastrukturkonzession oder eines Staatsvertrages betrieben werden.
3 Kein Netzzugang muss gewährt werden auf:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.