L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
Eine Gebühr muss bezahlen, wer eine Dienstleistung oder Verfügung nach Artikel 1 veranlasst.
13 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Febr. 2007, in Kraft seit 15. März 2007 (AS 2007 617).
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