742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

Art. 9v Regolamentazioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.

2 Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell’infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.

3 Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.

4 Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.

Art. 9v Regelungen des Bundesrates

1 Der Bundesrat regelt die Aufgaben der Trassenvergabestelle und den Beizug Dritter im Einzelnen.

2 Er bestimmt, welche Informationen die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Infrastrukturbetreiberinnen regelmässig der Trassenvergabestelle übermitteln müssen.

3 Er kann Vorschriften zur Rechnungslegung erlassen. Insbesondere kann er der Trassenvergabestelle Abweichungen von anerkannten Standards zur Rechnungslegung oder Ergänzungen vorschreiben.

4 Er kann der Trassenvergabestelle weitere Aufgaben gegen Abgeltung übertragen.

 

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