742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

Art. 9r Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2 L’AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti.

3 L’AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 9r Tresorerie

1 Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) verwaltet im Rahmen ihrer zentralen Tresorerie die liquiden Mittel der Trassenvergabestelle.

2 Sie kann der Trassenvergabestelle zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Darlehen zu marktkonformen Bedingungen gewähren.

3 Die EFV und die Trassenvergabestelle vereinbaren die Einzelheiten in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag.

 

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