1 Chiunque, intenzionalmente, entra senza permesso nelle aree connesse con l’esercizio ferroviario, vi circola senza permesso con un veicolo o le pregiudica in altro modo è punito con la multa.
2 A querela di parte, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).
3 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’applicazione o delle prescrizioni sull’uso.
282 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).
1 Der Bundesrat:
2 Er bezeichnet die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich.
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