1 Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il regolamento d’organizzazione e quello sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.
1 Der Fonds steht unter der Aufsicht des Bundesrates.
2 Das Organisationsreglement und das Reglement über die Verwendung der Unfallverhütungsbeiträge sowie die Jahresberichte und Jahresrechnungen bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.