1 L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UDSC ai Cantoni.
2 La DGD è l’ente centrale preposto al conteggio e l’organo di sorveglianza.
3 Essa emana le istruzioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
1 Das BAZG und die Kantone vollziehen diese Verordnung.
2 Die OZD ist die zentrale Abrechnungsstelle und Aufsichtsbehörde.
3 Sie erlässt die zum Vollzug dieser Verordnung erforderlichen Weisungen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.