(art. 9 LUSN)
1 Il contrassegno può essere acquistato presso:
2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell’anno precedente.
2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(Art. 9 NSAG)
1 Die Vignette kann bezogen werden bei:
2 Die Vignette darf frühestens ab dem 1. Dezember des Vorjahres verkauft oder in Umlauf gebracht werden.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.