1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.
2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante.
1 Die Abgabe muss entrichtet werden für Motorfahrzeuge und Anhänger, die im In‑ oder Ausland immatrikuliert sind und mit denen abgabepflichtige Nationalstrassen benützt werden.
2 Sie ist nicht zu entrichten für Fahrzeuge, die der Schwerverkehrsabgabe nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 19975 unterliegen.
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