1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
1 Gegen Verfügungen der Zollstellen oder erster kantonaler Instanzen kann bei der Oberzolldirektion Verwaltungsbeschwerde erhoben werden.
2 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
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