1 I titolari delle licenze di maestro conducente rilasciate secondo il diritto previgente devono iscrivere l’abilitazione a maestro conducente nella loro licenza di condurre in formato carta di credito oppure richiedere un licenza di condurre in formato carta di credito entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Per le licenze della precedente categoria I vengono rilasciate le licenze della categoria B, per quelle della precedente categoria II quelle della categoria C e per quelle della precedente categoria IV quella della categoria A, senza necessità di sostenere un esame né seguire formazioni supplementari. Inoltre va assegnato il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all’articolo 25 OAC22 e iscritto nella licenza di condurre. Restano validi i permessi e le limitazioni (p.es. lezioni di guida senza corsi di teoria della circolazione) in vigore.
2 I titolari delle licenze della precedente categoria III mantengono il loro titolo e sono esonerati dall’obbligo di conversione della licenza. Il Cantone di domicilio stabilisce caso per caso l’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale ai sensi dell’articolo 22.
3 La formazione secondo il diritto previgente può essere portata a termine ancora nel corso dei due anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza. Per poter terminare la formazione secondo il diritto previgente, bisogna superare l’esame preliminare entro l’entrata in vigore della presente ordinanza. Entro questa data, i candidati che non devono sostenere un esame preliminare devono essersi annunciati presso l’autorità d’ammissione.
4 Per coloro che intendono completare la formazione secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni in materia di formazione e esami stabilite nell’allegato 2 della presente ordinanza.
5 I veicoli per la scuola guida che non adempiono i requisiti secondo l’articolo 10 devono essere adeguatamente equipaggiati entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
1 Inhaber und Inhaberinnen von Fahrlehrerausweisen nach bisherigem Recht müssen die Fahrlehrerbewilligung bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung im Führerausweis im Kreditkartenformat eintragen lassen bzw. einen Führerausweis im Kreditkartenformat beantragen. Dabei wird für die bisherige Kategorie I die Kategorie B, für die bisherige Kategorie II die Kategorie C und für die bisherige Kategorie IV die Kategorie A prüfungsfrei und ohne weitere Ausbildung erteilt. Zudem ist die Bewilligung für den berufsmässigen Personentransport nach Artikel 25 VZV22 zu erteilen und im Führerausweis einzutragen. Vorhandene Beschränkungen (z. B. auf Erteilung von Fahrunterricht ohne Verkehrskundeunterricht) und Berechtigungen bleiben bestehen.
2 Inhaber und Inhaberinnen der bisherigen Kategorie III behalten ihre Berechtigung und sind von der Umtauschpflicht befreit. Der Wohnsitzkanton legt die Weiterbildungspflicht in Anlehnung an Artikel 22 im Einzelfall fest.
3 Die Ausbildung nach bisherigem Recht kann noch während zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen werden. Wer die Ausbildung nach bisherigem Recht absolvieren will, muss bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung die Vorprüfung bestanden haben. Bewerber und Bewerberinnen, die keine Vorprüfung ablegen müssen, müssen sich bis zu diesem Zeitpunkt bei der Zulassungsbehörde angemeldet haben.
4 Für Personen, die die Ausbildung nach bisherigem Recht absolvieren wollen, gilt hinsichtlich Ausbildung und Prüfung Anhang 2 dieser Verordnung.
5 Fahrschulfahrzeuge, welche die neuen Anforderungen nach Artikel 10 nicht erfüllen, müssen bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung entsprechend umgerüstet werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.