1 Il riconoscimento è concesso dall’autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.
2 L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui all’articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.
1 Die Anerkennung wird von der Behörde des Kantons erteilt, in dem der Arzt oder Psychologe vorwiegend tätig ist.
2 Die kantonale Behörde kann vorschreiben, dass die Bestätigung nach Artikel 5b Absatz 1 Buchstabe b elektronisch erfolgt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.