1 L’UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut332, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche.
2 In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dall’UDSC. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli l’UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.
331 Nuovo testo giusta l’all. 4 n.35 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
1 Das
2 Bei provisorisch zugelassenen Fahrzeugen, für die keine Zollveranlagung durchgeführt wurde oder die unversteuert sind, senden die Kantone die von dem
334 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 35 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
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