1 I dispositivi di limitazione della velocità devono essere installati, sottoposti ad esame successivo e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dall’UDSC alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.
2 I dispositivi di limitazione della velocità installati su veicoli di cui all’articolo 99 capoverso 1 devono essere sottoposti a esame successivo secondo le disposizioni del costruttore dell’apparecchio o del veicolo ogni 24 mesi o in seguito a lavori sul veicolo che abbiano compromesso la precisione della velocità regolata.
439 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
1 Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen müssen durch Werkstätten eingebaut, nachgeprüft und repariert werden, die über eine entsprechende Bewilligung verfügen. Die Bewilligung wird vom
2 Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen in Fahrzeugen nach Artikel 99 Absatz 1 müssen mindestens alle 24 Monate oder wenn Arbeiten am Fahrzeug die Regelgeschwindigkeit beeinträchtigt haben, nach den Vorgaben des Geräte- oder Fahrzeugherstellers nachgeprüft werden.
421 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2018, in Kraft seit 1. Febr. 2019 (AS 2019 253).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.