741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

Art. 36 Periodo di validità e sostituzione dei contrassegni

1 I contrassegni sono validi dal 1° gennaio dell’anno di rilascio stampato fino al 31 maggio dell’anno successivo.

2 I contrassegni il cui millesimo o numero individuale è illeggibile e i contrassegni smarriti devono essere sostituiti sia sulla targa che sulla licenza di circolazione. Essi possono essere sostituiti con contrassegni aventi lo stesso periodo di validità.

Art. 36 Gültigkeitsdauer und Ersatz der Vignetten

1 Die Vignetten sind vom 1. Januar des aufgedruckten Abgabejahres bis zum 31. Mai des folgenden Jahres gültig.

2 Vignetten, bei denen die Jahreszahl oder die individuelle Nummer unlesbar sind, und abhanden gekommene Vignetten sind auf dem Kontrollschild und im Fahrzeugausweis zu ersetzen. Sie können durch Vignetten mit gleicher Gültigkeitsdauer ersetzt werden.

 

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