741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

Art. 14 Uso

1 Solo uno dei veicoli per i quali è stata rilasciata una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili può circolare sulle strade pubbliche, e precisamente quello munito della targa o della coppia di targhe.

2 Se sono accertate contravvenzioni a questa disposizione, il permesso di adoperare targhe trasferibili può essere ritirato temporaneamente o definitivamente al detentore colpevole.

Art. 14 Verwendung

1 Von den Fahrzeugen, für die ein Wechselschild oder Wechselschilderpaar erteilt wurde, darf stets nur jenes im öffentlichen Verkehr verwendet werden, welches das Schild oder Schilderpaar trägt.

2 Werden Widerhandlungen gegen diese Bestimmung festgestellt, so kann dem fehlbaren Halter die Bewilligung zur Verwendung von Wechselschildern zeitweilig oder dauernd entzogen werden.

 

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