741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Art. 95 Definizioni

1 Sono considerati pubblicità stradale tutte le forme pubblicitarie e altri annunci mediante scritte, immagini, luci, suoni ecc. collocati nel campo di percezione dei conducenti di veicoli mentre questi devono dedicare la loro attenzione al traffico.

2 Le insegne di ditte sono pubblicità stradale consistente nel nome dell’azienda, in una o più indicazioni del ramo d’attività (ad es. «Materiale da costruzione», «Giardinaggio») ed eventualmente in un emblema della ditta, collocati sull’edificio stesso della ditta o nelle sue immediate vicinanze.

281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).

Art. 95 Begriffe

1 Als Strassenreklamen gelten alle Werbeformen und anderen Ankündigungen in Schrift, Bild, Licht, Ton usw., die im Wahrnehmungsbereich der Fahrzeugführenden liegen, während diese ihre Aufmerksamkeit dem Verkehr zuwenden.

2 Firmenanschriften sind Strassenreklamen, bestehend aus dem Firmennamen, dem oder den Branchenhinweisen (z. B. «Baustoffe», «Gartenbau») und gegebenenfalls einem Firmensignet, welche am Gebäude der Firma selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe angebracht sind.

266 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4495).

 

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