741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Art. 15 Altri pericoli

1 Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all’interno del bordo rosso.41

2 Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d’intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia.

3 Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l’articolo 65 capoverso 7.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).

Art. 15 Andere Gefahren

1 Das Signal «Andere Gefahren» (1.30) warnt vor Gefahren auf der Fahrbahn, für die kein besonderes Signal besteht. Die Art der Gefahr wird nötigenfalls auf beigefügter Zusatztafel oder bei kurzfristiger Signalisation auf Faltsignalen unter dem Symbol innerhalb des roten Randes angegeben.40

2 Das Signal «Andere Gefahren» wird nötigenfalls auch vor Anhalteposten der Polizei (Art. 31 Abs. 2) angebracht, ferner ausserorts zur Ankündigung der polizeilichen Verkehrsregelung.

3 Für die Warnung von überraschendem Geschützlärm gilt Artikel 65 Absatz 7.

40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).

 

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