Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all’OLR 148 e all’OLR 249.
2 Nei confronti dei conducenti che sottostanno all’OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4929).
49 RS 822.222
1 Kontrolliert werden die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit der Motorfahrzeugführer und -führerinnen, die der ARV 148 und der ARV 249 unterstehen.
2 Bei den der ARV 1 unterstehenden Führern und Führerinnen stellen die kantonalen Behörden sicher, dass jährlich mindestens 3 Prozent der Arbeitstage kontrolliert werden; mindestens 30 Prozent dieser Kontrollen müssen im Rahmen von Strassenkontrollen und mindestens 50 Prozent im Rahmen von Betriebskontrollen erfolgen.
47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4929).
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