Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10–12a tutte le persone da non escludere a tal fine.
39 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
Steht nicht fest, welche von mehreren Personen ein Fahrzeug geführt hat, so können alle in Frage kommenden Personen den Untersuchungen nach den Artikeln 10–12a unterzogen werden.
40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2015 2585).
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