1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.
2 La Confederazione e i terzi cui essa fa capo sono responsabili soltanto se:
1 Die Verantwortlichkeit des Bundes, seiner Organe, seines Personals sowie die vom Bund beigezogenen Dritten richtet sich unter Vorbehalt von Absatz 2 nach dem Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 19587.
2 Der Bund und die von ihm beigezogenen Dritten haften nur, wenn:
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