732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

732.17 Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV)

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Art. 34 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2008 in Kraft.

 

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