732.143.2 Ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

732.143.2 Verordnung vom 9. Juni 2006 über die Betriebswachen von Kernanlagen (VBWK)

Art. 19

1 I titolari di licenza prendono i necessari accordi organizzativi con le autorità cantonali di polizia, in particolare sui mezzi di comunicazione, sui percorsi d’accesso, sull’infrastruttura e sull’azione dei corpi di guardia, fino all’arrivo di un capo intervento della polizia.

2 I titolari di licenza sono tenuti a fornire indicazioni alla polizia sugli impianti e sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esterne.

3 La polizia deve essere coinvolta periodicamente nelle esercitazioni dei corpi di guardia o nelle esercitazioni d’emergenza relativi alla sicurezza esterna.

4 In caso di intervento, la polizia assume il comando nelle questioni di sicurezza esterna. Il capo intervento concorda le misure previste con lo stato maggiore di crisi dell’impianto nucleare.

Art. 19

1 Die Bewilligungsinhaber treffen mit den kantonalen Polizeibehörden die erforderlichen organisatorischen Absprachen, insbesondere über die Kommunikationsmittel, Anmarschwege, Infrastruktur und Handlungen der Betriebswachen bis zum Eintreffen eines polizeilichen Einsatzleiters.

2 Sie haben die Polizei mit den Anlagen sowie Änderungen der Sicherungsmassnahmen vertraut zu machen.

3 Die Polizei ist periodisch in Übungen der Betriebswachen oder in Sicherungsnotfallübungen miteinzubeziehen.

4 Im Interventionsfall liegt die Einsatzleitung in Belangen der Sicherung bei der Polizei. Der Einsatzleiter spricht die vorgesehenen Massnahmen mit dem Notfallstab des Kernkraftwerkes ab.

 

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