732.143.1 Ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN)

732.143.1 Verordnung vom 9. Juni 2006 über die Anforderungen an das Personal von Kernanlagen (VAPK)

Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca


1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto;
c.
un intervento nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza.

4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capoverso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.

Art. 29 Zulassungsprüfung bei Forschungsreaktoren

1 Die Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

2 Die Reaktortechniker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

3 Die Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung;
c.
einen Einsatz im Rahmen einer Notfallübung.

4 Das Bestehen der Prüfung der kerntechnischen Grundkenntnisse (Art. 27) ist eine Voraussetzung zur Zulassung zur Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung nach Absatz 1, zur Reaktortechniker-Zulassungsprüfung nach Absatz 2 und zur Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung nach Absatz 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.