1 L’Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni a destinazione del Consiglio federale.
2 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
1 Das Bundesamt lädt die Kantone, Fachstellen und Gutachter ein, zu den Einwendungen und Einsprachen zuhanden des Bundesrates Stellung zu nehmen.
2 Das Bereinigungsverfahren in der Bundesverwaltung richtet sich nach Artikel 62b des RVOG13.
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