1 La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposti pubblicamente per consultazione durante tre mesi.
2 L’avviso relativo alla possibilità di consultazione deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché nel Foglio federale.
1 Das Gesuch und die Stellungnahmen der Kantone und Fachstellen sowie die Gutachten sind während dreier Monate öffentlich aufzulegen.
2 Die Auflage ist in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden sowie im Bundesblatt zu publizieren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.