732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

Art. 45 Consultazione e pubblicazione

1 La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposti pubblicamente per consultazione durante tre mesi.

2 L’avviso relativo alla possibilità di consultazione deve essere pubblicato negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati nonché nel Foglio federale.

Art. 45 Auflage und Publikation

1 Das Gesuch und die Stellungnahmen der Kantone und Fachstellen sowie die Gutachten sind während dreier Monate öffentlich aufzulegen.

2 Die Auflage ist in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden sowie im Bundesblatt zu publizieren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.