1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti:
2 Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all’articolo 87.
1 Der Bundesrat kann bilaterale völkerrechtliche Vereinbarungen abschliessen betreffend:
2 Er kann im Rahmen bewilligter Kredite Abkommen über die Beteiligung an internationalen Projekten nach Artikel 87 abschliessen.
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