730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

Art. 50 Impiego dell’energia e recupero del calore residuo

Nell’ambito dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo la Confederazione può sostenere misure per:

a.
l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
b.
l’impiego di energie rinnovabili;
c.
il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali e degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell’industria, nonché per la ripartizione del calore residuo nelle reti di riscaldamento locale e di teleriscaldamento.

Art. 50 Energie- und Abwärmenutzung

Der Bund kann im Bereich der Energie- und Abwärmenutzung Massnahmen unterstützen zur:

a.
sparsamen und effizienten Energienutzung;
b.
Nutzung erneuerbarer Energien;
c.
Nutzung der Abwärme, insbesondere von Kraftwerken, von Abfallverbrennungs-, Abwasserreinigungs-, Dienstleistungs- und von Industrieanlagen, sowie zur Verteilung der Abwärme in Nah- und Fernwärmenetzen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.