730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

Art. 13 Riconoscimento dell’interesse nazionale in altri casi

1 Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l’articolo 12 a un impianto per l’impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l’importanza richieste, se:

a.
detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento dei valori indicativi per l’incremento della produzione;
b.
il Cantone di ubicazione lo richiede.

2 Il Consiglio federale valuta la richiesta considerando se vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali.

Art. 13 Zuerkennung des nationalen Interesses in weiteren Fällen

1 Der Bundesrat kann einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien oder einem Pumpspeicherkraftwerk trotz Nichterreichens der erforderlichen Grösse und Bedeutung ausnahmsweise ein nationales Interesse im Sinne von Artikel 12 zuerkennen, wenn:

a.
sie oder es einen zentralen Beitrag zur Erreichung der Ausbaurichtwerte leistet; und
b.
der Standortkanton einen entsprechenden Antrag stellt.

2 Bei der Beurteilung des Antrags berücksichtigt der Bundesrat, ob, wie viele und welche Alternativstandorte es gibt.

 

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