725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)

725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

Art. 9

La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.

19 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

Art. 9

Die Planung hat abzuklären, welche Gebiete eine Verbindung durch Nationalstrassen benötigen und welche allgemeinen Linienführungen und Strassenarten in Betracht fallen.

 

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