721.313 Convenzione del 9 ottobre 1858 sulla correzione dell'emissario del lago a Lucerna

721.313 Vertrag vom 9. Oktober 1858 betreffend Verbesserung des Seeabflusses in Luzern

Art. 10

Il Governo cantonale di Lucerna consente all’Amministrazione della Ferrovia centrale7 di tenere più basso di due piedi il livello della stazione, delle vie d’accesso, ecc., progettato secondo il piano (profilo) adottato, di modo che la quota d’elevazione di questo impianto possa essere soltanto di 636 piedi invece di 638.

7 Vedi la nota 2 a pag. 1.

Art. 10

Die Regierung des Kantons Luzern gestattet der Zentralbahnverwaltung6, die laut genehmigtem Plane (Profil) projektierte Höhenlage des Bahnhofes, der Zuleitungsstrassen usw. um 2 Fuss tiefer zu halten, so dass die Höhenquote dieser Anlage statt 638 Fuss bloss 636 Fuss sein darf.

6 Siehe Fussn. 2 auf Seite 1.

 

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