721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

721.100.1 Verordnung vom 2. November 1994 über den Wasserbau (Wasserbauverordnung, WBV)

Art. 23 Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell’interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

Art. 23 Unterhalt

Die Kantone sorgen für den im Interesse des Hochwasserschutzes gebotenen Unterhalt der Gewässer. Sie berücksichtigen dabei die ökologischen Anforderungen.

 

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