711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)

Art. 117

Quando il diritto d’espropriazione sia esercitato dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni, essi sono dispensati dall’obbligo di fornire garanzie.

Art. 117

Der Bund, die Kantone und die Gemeinden sind, wenn sie das Enteignungsrecht ausüben, von der Verpflichtung zur Sicherstellung befreit.

 

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