1 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di vie ciclabili.
2 Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.
1 Die Kantone stellen dem Bund die aktuellen Geobasisdaten zu ihren Velowegnetzen zur Verfügung.
2 Die Fachstelle des Bundes für Velowege kann Vorschriften über die qualitativen und technischen Anforderungen an diese Geobasisdaten erlassen.
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