1 L’AFC può esigere che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale la cui cifra d’affari annua consolidata supera la soglia di cui all’articolo 6 fornisca la rendicontazione Paese per Paese se:
2 L’AFC non esige la rendicontazione Paese per Paese da un ente costitutivo residente in Svizzera se la società madre supplente l’ha presentata in uno Stato partner.
2 Die ESTV verlangt vom in der Schweiz ansässigen konstitutiven Rechtsträger keinen länderbezogenen Bericht, wenn die substituierende Konzernobergesellschaft in einem Partnerstaat einen solchen eingereicht hat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.