1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle comunicazioni la valuta in cui sono espressi gli importi.
2 Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
1 Die meldenden schweizerischen Finanzinstitute müssen in den Meldungen die Währung nennen, auf die die Beträge lauten.
2 Sie können die Beträge in den folgenden Währungen angeben:
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