È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.
Mit Busse bis zu 250 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.