Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

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Art. 30 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 22–29 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

2 L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

3 Se l’opposizione è stata presentata validamente, l’AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.

4 La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 29 Anwendbares Verfahrensrecht

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das VwVG42 anwendbar.

41 Fassung gemäss Ziff. I 7 des BG vom 18. Juni 2021 über elektronische Verfahren im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 673; BBl 2020 4705).

42 SR 172.021

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.