Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

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Art. 28 Verifiche

1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri.

2 Per chiarire i fatti l’AFC può:

a.
verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario o richiederne la produzione;
b.
raccogliere informazioni orali o scritte.

3 Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

4 Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a.
della qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
b.
del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 27 Statistiken

1 Die ESTV veröffentlicht die für die Länderüberprüfung des Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke erforderlichen Statistiken.

2 Es besteht kein Recht auf Zugang zu weiter gehenden als den nach Absatz 1 veröffentlichten Informationen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.