1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.
2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
5 L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.
1 Die ESTV kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz Personendaten, einschliesslich Personendaten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen, bearbeiten.
2 Sie kann die Steueridentifikationsnummern nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben f–h für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz systematisch verwenden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.