Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG)

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Art. 24 Sistema d’informazione

1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.

3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

a.
ricevere e inoltrare informazioni secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;
b.
tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione;
c.
trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;
d.
effettuare verifiche secondo l’articolo 28;
e.
infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f.
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
g.
lottare contro i reati fiscali;
h.
approntare statistiche.

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

a.
l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b.
le categorie dei dati personali trattati;
c.
l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
d.
le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
e.
la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

5 L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.

Art. 23 Datenbearbeitung

1 Die ESTV kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz Personendaten, einschliesslich Personendaten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen in Steuersachen, bearbeiten.

2 Sie kann die Steueridentifikationsnummern nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben f–h für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den anwendbaren Abkommen und diesem Gesetz systematisch verwenden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.