1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
2 È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all’articolo 48 PA39.
3 Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l’articolo 55 capoversi 2‒4 PA.
4 In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.
5 Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.